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04 | 07 | 2024

Civile

Clausola di durata minima garantita del contratto di lavoro e rimborso dei costi di formazione sostenuti dal datore di lavoro

di Redazione del Foro italiano

Trib. Roma, sez. III lav., sent. 3 luglio 2024, Giudice Antonioni

Novità

Qualora nel contratto di lavoro (nel caso di specie, contratto di apprendistato professionalizzante) sia prevista la clausola di durata minima garantita del rapporto, salvo il rispetto dei termini di preavviso (qui avvenuto), che stabilisce, in caso di dimissioni prive di giusta causa, che il lavoratore è tenuto alla corresponsione di una somma a titolo di rimborso (nel caso, somma pari alla retribuzione corrisposta per ogni giornata di formazione erogata), la clausola è da considerarsi legittima e non vessatoria poiché in materia contrattuale le caparre, le clausole penali ed altre simili, con le quali le parti abbiano determinato in via convenzionale anticipata la misura del ristoro economico dovuto all’altra in caso di recesso o inadempimento, non avendo natura vessatoria, non rientrano tra quelle di cui all'art. 1341 c.c. e non ...

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