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03 | 02 | 2025

Amministrativo

Competenze del comune e del prefetto in ordine alla toponomastica stradale

di Redazione del Foro italiano

Cons. Stato, sez. I, parere 7 gennaio 2025, n. 4; Pres. Garofoli, Est. De Miro

Novità

Da una lettura sistematica del quadro normativo vigente (l. 23 giugno 1927 n. 1188; l. 24 dicembre 1954 n. 1228; d.p.r. 30 maggio 1989 n. 223; d.leg. 31 marzo 1998 n. 112) si desume che il comune è l’esclusivo titolare della funzione amministrativa di toponomastica, mentre il prefetto è chiamato a rilasciare o meno l’autorizzazione basandosi su ragioni di tutela dell’ordine pubblico o esigenze di regolarità anagrafica. Ne consegue che il corretto procedimento per l’intitolazione di nuove strade si articola in due fasi, la prima delle quali consta della delibera di giunta comunale e, la seconda, del nulla osta del prefetto, di guisa che, in assenza di una preventiva deliberazione di giunta non vi sarebbe alcuna ipotesi di intitolazione da sottoporre al vaglio prefettizio. 

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